Ordinanza per le sessioni di esame delle professioni regolamentate (Sito Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)
(Omissis)
Art. 2
I candidati possono presentare l’istanza ai fini dell’ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate per ciascuna professione nella tabella annessa alla presente ordinanza.
(Omissis)
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