Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni. (17G00171) (G.U. Serie Generale n. 256 del 02-11-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2017
(Omissis)
Art. 5
Misure per il contrasto dell’abbandono di immobili nei piccoli comuni1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all’acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l’abbandono:
a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico e la perdita di biodiversita’ e assicurare l’esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonche’ la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale;
b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.
(Omissis)
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