
Considerando le numerose richieste pervenute, il ministero del Lavoro ha fornito dei chiarimenti in merito alla proroga del termine per l’autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/08, avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cosiddetta legge di stabilità 2013.
La nota ministeriale è intervenuta per chiarire un’ambiguità che si è creata con la modifica apportata all’articolo 29 dalla legge di stabilità e che sembrava avesse prorogato il termine al 30 giugno 2013. In realtà, l’articolo recita quanto segue: “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013”.
Il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate è datato 30 novembre 2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 dicembre 2012 ed entra in vigore il 6 febbraio 2013.
Il ministero precisa quindi che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.