L'Ance (Associazione nazionale costruttori edili) ha accolto con entusiasmo una delle più rilevanti novità contenute nel “Decreto liberalizzazioni e infrastrutture” approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 20 gennaio e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: la reintroduzione dell'Iva sulle cessioni e locazioni di immobili delle imprese anche dopo cinque anni dalla fine lavori.
Dal “Decreto Visco-Bersani” (d.l. 223/2006, poi convertito nella legge 248/2006), l'Associazione ha portato avanti una vera e propria battaglia per far riconoscere il carattere industriale dell'attività di costruzione, in virtù del quale le operazioni finali dell'attività devono necessariamente scontare l'applicazione dell'Iva; in questo modo vengono superate alcune criticità che derivavano dall'attuazione di cessioni esenti da imposta.
Il decreto contiene inoltre una specifica misura che consente ai Comuni di ridurre l`aliquota IMU sino allo 0,38% per il cosiddetto “magazzino delle imprese edili”, al massimo per un triennio dall'ultimazione dei lavori.
Con la riscrittura del n.8-bis dell'art. 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, la cessione di abitazioni, effettuata entro cinque anni dalla fine dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione, rimane sempre imponibile ad IVA; superato il termine temporale per il cedente permane la possibilità di optare per la tassazione ad IVA nell'atto di vendita.
In sintesi, uno schema riassuntivo per le cessioni:

Riformulando anche il n.8 dello stesso art. 10, comma 1, del D.P.R. 633/1972, viene ripristinata l'imponibilità Iva anche per le locazioni effettuate dalle imprese che hanno costruito l`abitazione per la vendita e che, nel relativo atto, optano espressamente per l`imposizione; in questo modo le imprese potranno sfruttare un mercato di sbocco alternativo alla cessione in proprietà, una vera e propria necessità per le imprese in un momento di forte contrazione del mercato.
In sintesi, uno schema riassuntivo per le locazioni:

In tema di IMU, introdotta dal 2012 dall`art.13 del D.L. 201/2011 (convertito con modifiche nella legge 214/2011[1]), viene espressamente riconosciuta ai Comuni la facoltà di ridurre l`aliquota sino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita (cd. “magazzino delle imprese edili”). La riduzione, ove prevista, è riconosciuta per un periodo massimo di 3 anni dall`ultimazione dei lavori, a condizione che permanga la destinazione alla vendita e il fabbricato non sia locato. Viene precisato, tuttavia, che tale eventuale riduzione per il “magazzino delle imprese edili” non va a incidere sulla quota del gettito IMU destinata all'Erario.
V.R.