Come richiesto dalle aziende operanti nel settore dell’edilizia, il Ministero del Lavoro ha fornito i chiarimenti riguardanti la documentazione DURC da esibire al committente o al responsabile dei lavori, necessari in seguito al nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e all'Allegato XVII, valido dal 1° gennaio 2012. Secondo fonti ufficiali le imprese non possono autocertificare la regolarità contributiva come sostituzione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dall’INPS, INAIL e Casse Edili.
I certificati, infatti, saranno validi solo nei rapporti tra privati e, qualora depositati presso altre p.a., non potranno essere nuovamente richiesti. Pertanto, il ministero ha ribadito che la certificazione del regolare versamento di contributi obbligatori corrisponde esclusivamente alla corretta posizione contributiva dell’azienda attestata dall’Istituto previdenziale.
L'introduzione dell'art. 15 della L. n. 183/2011, non ha modificato il principio secondo cui le valutazioni di un Organismo tecnico non vanno sostituite dall'autocertificazione, ma ha sottolineato la modalità di acquisizione del Durc da parte della P.A. Con l’art. 44bis si precisa che nel procedere al controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva ai sensi dell'art. 71, la P.A. può acquisire un Durc, non autocertificabile, dal soggetto interessato i cui contenuti potranno essere vagliati dall'amministrazione con le stesse modalità previste per l'autocertificazione (ex art. 71 del D.P.R. n. 445/2000).
C.C.