La legge 214/11 ha introdotto l’obbligo per i Comuni con meno di 5.000 abitanti di affidare ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei Comuni, laddove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile fra i comuni medesimi, e avvalendosi degli uffici competenti. Tale modifica dovrà essere applicata alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.
Le unioni di Comuni sono previste dal Testo Unico degli Enti Locali, il quale dispone che “le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”. Inoltre, lo stesso testo normativo prevede anche che i Comuni possano istituire consorzi per “la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni”.
Con la modifica normativa, in sostanza, il sistema di acquisizione di lavori, servizi e forniture dei Comuni con meno di 5.000 abitanti muterà radicalmente, poiché questi ultimi non potranno più bandire gare d’appalto in via autonoma, ma dovranno necessariamente ricorrere a centrali di committenza, mediante le unioni di Comuni già esistenti oppure concludendo accordi consortili.
“Sebbene la modifica introdotta nell’ordinamento comporterà la costituzione di organismi altamente specializzati nella gestione delle procedure di evidenza pubblica, consentendo il superamento della gestione frammentata e spesso inadatta delle gare d’appalto – ha commentato l’Ance -, i termini previsti dal legislatore per l’organizzazione delle procedure appaiono eccessivamente ristretti, ed inducono a temere per un blocco delle procedure di gara a decorrere dal 1° aprile 2012”.
“È inoltre auspicabile – ha concluso l’associazione - che mediante tale disposizione non si giunga all’accorpamento irragionevole degli appalti, poiché una conclusione in tal senso andrebbe contro le recenti spinte, anche legislative, verso la suddivisione delle gare e la maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese”.
O.O.