Emanato un decreto per migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e la tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Si tratta del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 pubblicato nella G. U. n. 154 dello scorso 3 luglio.
Intitolato alla "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE", il suddetto decreto, in particolare:
- definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia;
- crea le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.
Per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, il decreto affida all'ENEA
( art. 4 ) il ruolo di coordinatore degli interventi attraverso un piano di attività. L'ENEA darà attuazione a quanto disposto dal decreto e ad altri obiettivi e provvedimenti riguardanti l'efficienza energetica attraverso un'apposita struttura denominata "Agenzia". Sarà questa a stendere, entro il 30 maggio di ogni anno a partire dall'anno 2009, un rapporto per l'efficienza energetica, contenente un'analisi complessiva su quanto fatto e l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto già attuato.
All'articolo 11, per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari, il decreto disciplina diverse fattispecie:
- il caso di edifici di nuova costruzione in cui lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, siano superiori ai 30 centimetri;
- il caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni;
- gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi.
Le metodologie di calcolo e i requisiti dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici sono elencati dal decreto nell'Allegato III, il quale definisce, sotto la voce "Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici", un tecnico operante sia in veste di dipendente che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il testo specifica che, solo ai fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale.
Per altre informazioni, consultare il testo del decreto legislativo nella sezione leggi-normative del nostro sito.