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Finanziaria 2010: cosa prevede per l’edilizia

Bonus del 36% per interventi di riqualificazione: le condizioni per ottenerlo

Manutenzione - 05 gennaio 2010

La nuova finanziaria proroga fino al 2012 il bonus del 36% sulle spese di ristrutturazione, che si estende anche agli interventi di riqualificazione che riguardano interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2012 da imprese di costruzione o ristrutturazione da cooperative edilizie, nel caso in cui l’assegnazione dell'immobile avvenga entro il 30 giugno 2013 secondo quanto previsto dall’31, comma 1, della legge 457/78 (norma trasfusa nell'articolo 3, del Dpr 380/2001.

In questi casi lo sconto Irpef si calcola su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell'immobile, che risultano dall'atto di acquisto o di assegnazione. L'ammontare su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali costanti, non può comunque superare l'importo di 48mila euro.

Nel caso in cui i contribuenti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, abbiano età non inferiore a 75 anni, la detrazione fiscale del 36% può essere ripartita in cinque rate (per gli ultra 75enni)  oppure per gli ultra 80ntenni in tre quote annuali costanti di pari importo.

Lo sconto del 36% può passare all'acquirente o all'erede.  Spettano all’acquirente solo le detrazioni non godute dal venditore.

In caso di successione, la fruizione del beneficio si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene. La finanziaria stabilisce inoltre che il bonus spetta anche al familiare che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se non è proprietario dell'immobile, oppure all’affittuario e a chi, come coniuge o figlio convivente, detiene l'appartamento a seguito della coabitazione. Nel caso dell'affittuario, è necessario esibire nella casella del modello di comunicazione gli estremi del contratto di affitto regolarmente registrato.

Se gli interventi di recupero consistono nella semplice prosecuzione di interventi di ristrutturazione iniziati dopo il 1° gennaio 1998 si ha diritto alla detrazione solo se le spese complessivamente considerate, non superano il limite di 48mila euro.

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